Art. 3

In vigore dal 30 dic 1951
Art. 54. La domanda di ammissione deve essere diretta al rettore dell'Università ed accompagnata dal diploma di laurea, dal certificato di carriera scolastica e da tutti gli altri titoli che il candidato ritenesse opportuno presentare.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-3

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