Art. 5

In vigore dal 30 dic 1951
Art. 56. Entro il mese di giugno di ogni anno la (Facoltà stabilirà il numero massimo di allievi da ammettere al primo ed ai successivi corsi delle diverse scuole di specializzazione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-5

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