Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 55. Il direttore della scuola valuterà comparativamente la carriera scolastica e gli altri eventuali titoli presentati dal concorrente e procederà alla graduatoria degli aspiranti, che diventerà esecutiva dopo approvazione del preside della Facoltà di medicina e chirurgia,
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-4