Art. 12
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 63.
Con queste ultime ammissioni non potrà però, in ogni caso, essere superato il numero degli allievi assegnato al corso. Fanno eccezione i riprovati degli anni precedenti e coloro che, per giustificato motivo, avessero interrotto la successione dei corsi, i quali saranno ammessi in soprannumero.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-12