Art. 16
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 67.
Gli esami di diploma consisteranno nella discussione di una dissertazione originale scritta e di prova pratica stabilito dalla Commissione e si svolgeranno secondo le norme vigenti per gli esami di laurea delle Facoltà universitarie.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-16