Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 67. Gli esami di diploma consisteranno nella discussione di una dissertazione originale scritta e di prova pratica stabilito dalla Commissione e si svolgeranno secondo le norme vigenti per gli esami di laurea delle Facoltà universitarie.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-16