Art. 14
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 65.
La frequenza ai corsi e alle esercitazioni è obbligatoria e sarà attestata dai singoli insegnanti su di uno speciale libretto, sul quale, il direttore della scuola deve apporre il visto per la validità per ciascun anno di corso.
L'iscritto che non avrà soddisfatto, in tutto o in parte, agli obblighi suddetti non verrà ammesso agli esami successivi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-14