Art. 19
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 70.
Il Consiglio di amministrazione fisserà di anno in anno quale quota delle tasse, delle sopratasse e dei contributi clinici e di laboratorio pagati dagli specializzandi, deve essere versata alla scuola per il suo funzionamento e quali emolumenti debbono essere corrisposti ai singoli insegnanti per i corsi di lezione, per le esercitazioni e per gli esami di profitto.
1. - Scuola di specializzazione in clinica pediatrica
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-19