Art. 22

In vigore dal 30 dic 1951
Art. 73. La scuola ha la durata di due anni. Le materie d'insegnamento sono: 1° anno: 1) Anatomia del bambino; 2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al lattante) 3) Semeiologia infantile; 4) Malattie cutanee; 5) Malattie di gola, naso e orecchio; 6) Malattie degli occhi; 7) Malattie dei denti; 8) Sierologia; 9) Batteriologia; 10) Microbiologia; 11) Puericultura; 12) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica; 13) Igiene generale infantile; 14) Igiene della scuola e dell'età scolastica. 2° anno: 1) Ananotomia patologica; 2) Patologia e clinica pediatrica; 3) Malattie infettive dell'infanzia; 4) Radiologia 5) Neuropsichiatria infantile; 6) Malattie chirurgiche; 7) Ortopedia.
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Art. 22 Modificazioni allo statuto della Universita' degli studi di Messina. — Testo vigente | Portale Normativo