Art. 22
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 73.
La scuola ha la durata di due anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Anatomia del bambino;
2) Fisiologia del bambino (con particolare riguardo al lattante)
3) Semeiologia infantile;
4) Malattie cutanee;
5) Malattie di gola, naso e orecchio;
6) Malattie degli occhi;
7) Malattie dei denti;
8) Sierologia;
9) Batteriologia;
10) Microbiologia;
11) Puericultura;
12) Fisiopatologia della crescenza fisica e psichica;
13) Igiene generale infantile;
14) Igiene della scuola e dell'età scolastica.
2° anno:
1) Ananotomia patologica;
2) Patologia e clinica pediatrica;
3) Malattie infettive dell'infanzia;
4) Radiologia
5) Neuropsichiatria infantile;
6) Malattie chirurgiche;
7) Ortopedia.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-22