Art. 27
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 78.
La scuola ha la durata di due anni.
Le materie d'insegnamento sono:
1° anno:
1) Microbiologia;
2) Sierologia
3) Parassitologia
4) Anatomia patologica;
5) Igiene e medicina preventiva;
6) Zoonosi:
7) Malattie infettive (1° corso);
8) Malattie tropicali e sub-tropicali (1° corso),
9) Semeiotica e diagnostica.
2° anno:
1) Malattie infettive (2° corso)
2) Malattie infettive e tropicali dell'infanzia;
3) Malattie tropicali e sub tropicali (2° corso);
4) Dermopatie infettive e parassitarie;
5) Smeiotica e diagnostica (2° corso);
6) Conferenze di chirurgia, di ostetricia, di neurologia e di oculistica.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-27