Art. 28
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 79.
Per assicurare la frequenza alle lezioni ed esercita zioni è obbligatorio l'internato di clinica, per due anni, degli specializzandi.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-28