Art. 23
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 74.
Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto gli esami sulle materie prescritte per il primo corso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-23