Art. 23

Art. 23

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In vigore dal 30 dic 1951
Art. 74. Per ottenere l'ammissione al 2° anno gli specializzandi dovranno aver sostenuto gli esami sulle materie prescritte per il primo corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-23