Art. 24

In vigore dal 30 dic 1951
Art. 75. I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università: per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare. 2. - Scuola di specializzazione in malattie infettive, tropicali e sub-tropicali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-24

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