Art. 24
In vigore dal 30 dic 1951
Art. 75.
I corsi di insegnamento si uniformeranno al calendario dell'Università: per quanto riguarda invece le esercitazioni ed i servizi interni, l'attività della scuola si estenderà all'intero anno solare.
2. - Scuola di specializzazione in malattie
infettive, tropicali e sub-tropicali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-08-05;1335#art-24