Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 10

In vigore dal 5 mag 1951
L'Assemblea: a) elegge nel proprio seno n. 8 membri del Consiglio generale di cui al successivo ; b) fissa le direttive generali per le attività dell'Ente in rapporto agli scopi previsti dall'; c) approva il bilancio di previsione e il consuntivo dell'Ente deliberati dal Consiglio generale; d) delibera sulle modifiche da introdurre nel presente statuto; e) delibera in merito allo scioglimento dell'Ente, e, salva l'approvazione dei competenti organi di Governo, delibera circa la devoluzione del patrimonio dell'Ente. Tali deliberazioni, come anche quella relativa alla precedente lettera d), dovranno essere prese col voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-10

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