Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 9
In vigore dal 5 mag 1951
L'Assemblea del soci è convocata con lettera raccomandata in via ordinaria una volta l'anno almeno; in via straordinaria quante volte il presidente ne ravvisi la necessità o ne faccia richiesta almeno un terzo dei soci.
La convocazione è fatta dal presidente mediante avviso diretto a ciascun socio, al suo domicilio dichiarato, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo se non trascorse almeno 24 ore dalla prima.
L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di un numero di soci che rappresenti almeno la metà dei voti; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.
Ogni socio, in regola con gli adempimenti sociali, ha diritto ai voti di cui all'.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti; in quelle che riguardano la approvazione del bilancio e la responsabilità dei consiglieri, questi ultimi non hanno voto.
L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Ente o in sua vece da un vice-presidente.
Il direttore dell'Ente funge da segretario dell'Assemblea.
Storico versioni
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