Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 5

In vigore dal 5 mag 1951
Possono fare parte dell'Ente in qualità di soci le persone, le ditte e gli enti che appartengono a categorie professionali direttamente interessate alle attività della moda. Il Consiglio generale potrà, con provvedimento soggetto a ratifica dell'assemblea, ammettere che la iscrizione a socio sia estesa anche agli appartenenti ad altre categorie che svolgano attività professionali indirettamente connesse con la moda, in armonia con quanto previsto dall' lettera a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-5

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