Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 7
In vigore dal 5 mag 1951
I soci possono essere:
a) benemeriti;
b) sostenitori;
c) ordinari.
Ciascun socio è obbligato a versare - anticipatamente e per un biennio - la quota ordinaria annuale che sarà stabilita dal Consiglio generale per ciascuna delle categorie professionali previste dal regolamento ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.
È socio benemerito colui che oltre alla quota ordinaria, versa a favore dell'E.I.M., una volta tanto, una somma non inferiore a 5 milioni di lire.
È socio "sostenitore" colui che si obbliga a versare, oltre alla quota ordinaria, un conferimento straordinario di almeno 100.000 lire all'anno.
I soci benemeriti e quelli sostenitori hanno diritto, in assemblea, ad un numero di voti proporzionale al conferimento straordinario erogato come in appresso:
L. 100.000 1 voto
L. 200.000 2 voti
L. 300.000 3 voti
L. 500.000 4 voti
L. 750.000 5 voti
L. 1.000.000 6 voti
da L. 1.000.000 fino a L. 10.000.000 1 voto per ogni L. 1.000.000 oltre L. 10.000.000 1 voto per ogni L. 2.000.000
Il socio "ordinario" ha diritto ad un voto.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-7