Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 4
In vigore dal 5 mag 1951
L'E.I.M. provvede al suo funzionamento:
a) con le rendite patrimoniali;
b) con le quote ordinarie ed i conferimenti straordinari del soci;
c) mediante contributi, oblazioni, donazioni, eredità, lasciti di ogni genere, liberamente assegnati da enti o da privati;
d) coi proventi netti eventualmente derivanti da manifestazioni o altre forme di attività promosse ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-4