Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 6
In vigore dal 5 mag 1951
Per essere ammessi a far parte dell'E.I.M. in qualità di soci occorre presentare domanda specificando la natura dell'attività svolta dal richiedente.
La ammissione è deliberata a giudizio insindacabile della Giunta esecutiva, salvo quanto disposto al secondo comma dell'articolo precedente.
I soci, con deliberazione della Giunta esecutiva, vengono assegnati ad una delle categorie professionali che saranno previste in apposito regolamento da emanarsi per la applicazione del presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-6