Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 11

In vigore dal 5 mag 1951
Il Consiglio generale dura in carica due anni; è nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio ed è composto dei seguenti membri: a) n. 8 eletti dall'Assemblea dei soci; b) n. 1 in rappresentanza della Presidenza del Consiglio del Ministri; c) n. 2 in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio; d) n. 1 in rappresentanza della Camera di commercio, industria e agricoltura di Torino e da essa designato; e) n. 2 in rappresentanza degli industriali, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale dell'industria: f) n. 2 in rappresentanza del commercianti, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale del commercio; g) n. 1 in rappresentanza del comune di Torino e da esso designato; h) n. 4 in rappresentanza degli artigiani; i) n. 1 in rappresentanza dell'Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie e da esso designato. I membri di cui alla lettera a) del presente articolo sono rieleggibili. Gli altri membri del Consiglio possono essere in qualsiasi momento sostituiti da parte degli Enti che li hanno designati.
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Art. 11 Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo