Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 15

In vigore dal 5 mag 1951
La Giunta esecutiva è composta di sette membri nominati dal Consiglio generale: due di essi debbono essere scelti fra i consiglieri eletti dall'Assemblea dei soci di cui alla lettera a), dell'. La Giunta si aduna, di regola, una volta al mese; ma può tuttavia adunarsi ogni volta che il presidente ne ravvisi la necessità. La Giunta è convocata dal presidente dell'Ente che la presiede e come il Consiglio rimane in carica per un biennio o può essere riconfermata. Essa delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza di cinque dei suoi componenti.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-15

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