Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 17

In vigore dal 5 mag 1951
Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio. Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed è responsabile del suo andamento, dà esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Ente e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.
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