Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 17
In vigore dal 5 mag 1951
Il presidente dell'Ente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'industria e il commercio.
Egli ha la rappresentanza giuridica dell'Ente ed è responsabile del suo andamento, dà esecuzione a tutti i deliberati degli organi collegiali dell'Ente e provvede a quanto è necessario per assicurare la continuità amministrativa della gestione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-17