Art. 1
In vigore dal 5 mag 1951
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l' del Codice civile;
Vista la domanda in data 22 luglio 1950, con la quale il presidente dell'Ente italiano della moda in virtù dei poteri ad esso conferiti con deliberazione dell'assemblea del 18 luglio 1950 chiede che venga conferita la personalità giuridica all'Ente medesimo;
Visto lo schema dello statuto proposto;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;
Decreta:
Articolo unico.
L'Ente italiano della moda con sede in Torino, è eretto in ente morale e ne è approvato il relativo statuto annesso al presente decreto, composto di ventuno articoli, vistato dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 febbraio 1951
EINAUDI
TOGNI
Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1951
Atti del Governo, registro n. 38, foglio n. 124. - CONSOLI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-rd-1