Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 21
In vigore dal 5 mag 1951
L'esercizio finanziario dell'E.I.M. si inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci non oltre il 30 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferisce; il conto consuntivo entro il mese di marzo successivo alla chiusura dell'esercizio.
Gli eventuali avanzi netti della gestione saranno devoluti ad incremento del patrimonio.
Visto, Il Ministro per l'industria e il commercio
TOGNI
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-21