Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 14
In vigore dal 5 mag 1951
Per la validità delle sedute del Consiglio generale è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso in prima convocazione e di almeno sei membri oltre il presidente in seconda convocazione.
Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente.
L'adunanza in seconda convocazione non può avere luogo a distanza minore di ventiquattro ore da quella in prima convocazione risultata deserta.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-14