Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 14

In vigore dal 5 mag 1951
Per la validità delle sedute del Consiglio generale è necessaria la presenza della metà più uno dei membri del Consiglio stesso in prima convocazione e di almeno sei membri oltre il presidente in seconda convocazione. Le deliberazioni del Consiglio generale sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del presidente. L'adunanza in seconda convocazione non può avere luogo a distanza minore di ventiquattro ore da quella in prima convocazione risultata deserta.
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