Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 13

In vigore dal 5 mag 1951
Il Consiglio generale: a) provvede alla gestione dell'Ente secondo le direttive fissate dall'Assemblea generale nel quadro degli scopi fissati dall' del presente statuto; b) delibera ai sensi dell' circa l'ammissione in qualità di soci degli appartenenti anche a categorie che svolgono attività professionali indirettamente connesse con quella della moda; c) delibera il bilancio preventivo e il consuntivo dell'Ente da sottoporre all'Assemblea dei soci; d) delibera sui regolamenti interni dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi; e) propone le modifiche da apportare al presente statuto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-13

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Art. 13 Erezione in ente morale ed approvazione dello statuto dell'Ente italiano della moda, con sede in Torino. — Testo vigente | Portale Normativo