Statuto per l'Ente italiano della moda
Art. 13
In vigore dal 5 mag 1951
Il Consiglio generale:
a) provvede alla gestione dell'Ente secondo le direttive fissate dall'Assemblea generale nel quadro degli scopi fissati dall' del presente statuto;
b) delibera ai sensi dell' circa l'ammissione in qualità di soci degli appartenenti anche a categorie che svolgono attività professionali indirettamente connesse con quella della moda;
c) delibera il bilancio preventivo e il consuntivo dell'Ente da sottoporre all'Assemblea dei soci;
d) delibera sui regolamenti interni dell'Ente e sull'ordinamento dei servizi;
e) propone le modifiche da apportare al presente statuto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-13