Statuto per l'Ente italiano della moda

Art. 2

In vigore dal 5 mag 1951
L'E.I.M. ha i seguenti scopi: a) coordinare, potenziare e incrementare le attività creative e produttive italiane attinenti all'abbigliamento ed alla moda, con particolare riguardo alle industrie delle fibre tessili, alle industrie tessili e affini in genere, alla produzione degli accessori dell'abbigliamento; b) organizzare un centro di documentazione, di studi e di creazione per la moda e l'abbigliamento in genere, da servire come base di orientamento nei campi tecnico ed artistico al fine di assistere i produttori italiani per il conseguimento di nuove realizzazioni; c) promuovere e organizzare manifestazioni e mercati di carattere anche periodico e internazionale intesi a sviluppare la affermazione di prodotti italiani interessanti la moda; d) istituire e sviluppare rapporti, con i centri della moda nazionale ed estera in materia tecnica, artistica e professionale; e) incoraggiare ed attuare iniziative dirette a migliorare la preparazione professionale degli addetti alle attività di cui alla lettera a); f) organizzare esposizioni, mostre, presentazioni di modelli, convegni, concorsi, ecc., nelle sedi più adatte sia in Italia sia all'estero.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-02-17;239#art-spl-2

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