Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 32

In vigore dal 13 apr 1951
Le riunioni del Comitato nazionale sono valide se sono presenti più della metà dei componenti. I membri impediti possono dare delega di deliberazione e voto a quelli intervenuti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti salvo che per l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo che ha luogo a maggioranza assoluta di voti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-32

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 32 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo