Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 34

In vigore dal 13 apr 1951
Il Collegio dei sindaci controlla nella più ampia forma, a termine di legge, la gestione economica e finanziaria dell'Associazione, sia presso la sede nazionale che presso le sezioni provinciali. Più particolarmente esamina e si pronuncia sui bilanci preventivi e consuntivi completandoli di apposita relazione, svolge azione ispettiva sulle scritture contabili e sulle consistenze finanziarie dell'Associazione. Il Collegio dei sindaci presenzia alle riunioni del Comitato nazionale e del Consiglio nazionale; può assistere alle assemblee di sezioni ed alle riunioni della Commissione consultiva nazionale.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-34

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo