Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 36
In vigore dal 13 apr 1951
Il Collegio dei probiviri si pronuncia su ogni controversia che sorga fra soci ed organi dell'Associazione e fra i singoli soci.
Il suo giudizio è, nei confronti dell'Associazione e dei soci, inappellabile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-36