Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 40
In vigore dal 13 apr 1951
Il Consiglio direttivo, secondo le norme statutarie e regolamentari, attenendosi ai programmi del Comitato nazionale, delibera ed attua i provvedimenti per il conseguimento degli scopi dell'Associazione nei riguardi della sezione e dei rispettivi soci.
Esso si riunisce ordinariamente ogni trimestre ed in via straordinaria ogni qualvolta il rispettivo presidente lo ritenga o i due terzi dei membri lo richiedano.
Particolarmente, nell'ambito della sua competenza:
a) delibera e provvede in materia amministrativa e per l'impiego dei fondi di pertinenza della sezione;
b) appronta i bilanci preventivi e quelli consuntivi che rimette, dopo l'approvazione, al presidente nazionale;
c) delibera per l'iscrizione dei soci effettivi ed aggregati, formula eventuali proposte per i soci onorari e benemeriti, pronuncia la decadenza dei soci effettivi, formula le proposte per l'espulsione di soci;
d) delibera in materia di assistenza straordinaria nel campo economico per i soci aggregati ed i famigliari dei mutilati;
e) raccoglie, coordina ed inoltra al presidente nazionale tutte quelle proposte ed osservazioni comunque ottenute, che valgano a migliorare sempre più l'organizzazione, il funzionamento ed il potenziamento dell'Associazione.
Il Consiglio direttivo nomina, su proposta del rispettivo presidente, il segretario della sezione, ed affida incarichi sociali ai propri componenti ed ai soci.
Le deliberazioni del Consiglio direttivo sono valide se sono prese con la presenza della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei voti.
Storico versioni
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