Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 39
In vigore dal 13 apr 1951
I soci delle sezioni costituite possono essere chiamati, mediante le forme del referendum, a pronunciarsi in merito ad argomenti di particolare importanza che il Comitato nazionale ritenga sottoporre a deliberazione.
Il referendum ha luogo mediante l'invio di una apposita scheda di votazione corredata da un memoriale illustrante gli argomenti in trattazione ed in deliberazione. La scheda di votazione, per risultare valida, deve essere restituita dai singoli soci direttamente al Comitato nazionale entro la data di Volta in volta prestabilita. La restituzione avviene a mezzo raccomandata o consegna diretta con ritiro di ricevuta.
La firma del socio deve essere convalidata in quella forma di legge che il socio ritenga, ovvero da parte del presidente del Consiglio direttivo di sezione competente per territorio o del comandante del viciniore Presidio aeronautico.
I referendum sono validi qualunque sia il numero delle schede in regolare possesso del Comitato nazionale, salvo che per lo scioglimento dell'Associazione. In questo caso se il numero dei votanti non abbia raggiunto i tre quarti dei soci, il referendum stesso viene rinnovato entro trenta giorni ed è valido qualunque sia il numero dei votanti.
Nel rinnovare l'invito al referendum viene fatto riferimento specifico a detta condizione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-39