Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 37

In vigore dal 13 apr 1951
Il presidente nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione ed ha la firma dei relativi atti. Egli: a) presiede il Comitato nazionale; b) dispone per l'approntamento dei regolamenti dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica; c) provvede alla riscossione delle entrate ed alla effettuazione delle spese; d) dispone secondo le deliberazioni del Comitato nazionale, sentita la Commissione consultiva nazionale, per quanto concerne l'attività dell'Associazione; e) adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessità, salvo ratifica del Comitato nazionale; f) svolge azione di indirizzo dei Consigli direttivi nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato nazionale; g) ratifica le iscrizioni all'Associazione dei soci effettivi ed aggregati; h) propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato nazionale, il segretario generale; i) autorizza manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura indette sotto il nome o con la partecipazione delle sezioni provinciali.
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Art. 37 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo