Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 37
In vigore dal 13 apr 1951
Il presidente nazionale ha la rappresentanza ad ogni effetto dell'Associazione ed ha la firma dei relativi atti.
Egli:
a) presiede il Comitato nazionale;
b) dispone per l'approntamento dei regolamenti dell'Associazione e delle eventuali proposte di modifica;
c) provvede alla riscossione delle entrate ed alla effettuazione delle spese;
d) dispone secondo le deliberazioni del Comitato nazionale, sentita la Commissione consultiva nazionale, per quanto concerne l'attività dell'Associazione;
e) adotta provvedimenti per urgenti impreviste necessità, salvo ratifica del Comitato nazionale;
f) svolge azione di indirizzo dei Consigli direttivi nello sviluppo dei programmi approvati dal Comitato nazionale;
g) ratifica le iscrizioni all'Associazione dei soci effettivi ed aggregati;
h) propone e nomina, previa conforme deliberazione del Comitato nazionale, il segretario generale;
i) autorizza manifestazioni aeronautiche, artistiche o di altra natura indette sotto il nome o con la partecipazione delle sezioni provinciali.
Storico versioni
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