Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 35
In vigore dal 13 apr 1951
Il Collegio dei probiviri è costituito da tre membri effettivi e da due membri supplenti eletti dal Consiglio nazionale, scelti fra i soci onorari, benemeriti, effettivi od aggregati, nonché fra quelle persone che per alta competenza e per particolari doti, il Consiglio ritenga chiamare alla delicata carica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-35