Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 30

In vigore dal 13 apr 1951
Il Comitato nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi per il raggiungimento dei fini sociali, secondo le deliberazioni prese dal Consiglio nazionale. Esso provvede in particolare per: a) le determinazioni concernenti l'attività dell'Associazione; b) la nomina dei membri della Commissione consultiva nazionale e la convalida delle elezioni dei membri dei "Consigli direttivi" e dei "revisori"; c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi; d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; e) la nomina dei soci onorari e benemeriti nonché la deliberazione per l'espulsione dei soci; f) l'esame delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dei soci; g) l'accettazione di lasciti, donazioni; h) le deliberazioni, nell'ambito statutario e dei regolamenti, inerenti al patrimonio e all'attività amministrativa dell'Associazione; i) la dichiarazione di incompatibilità di cui all' del presente statuto circa l'appartenenza dei soci ad altre associazioni o sodalizi. Il Comitato nazionale predispone i "referendum" e presiede alle relative operazioni redigendone gli atti.
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