Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 30
In vigore dal 13 apr 1951
Il Comitato nazionale è investito di tutti i poteri deliberativi per il raggiungimento dei fini sociali, secondo le deliberazioni prese dal Consiglio nazionale.
Esso provvede in particolare per:
a) le determinazioni concernenti l'attività dell'Associazione;
b) la nomina dei membri della Commissione consultiva nazionale e la convalida delle elezioni dei membri dei "Consigli direttivi" e dei "revisori";
c) l'approvazione e la modifica dei regolamenti generali, particolari ed amministrativi;
d) l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi;
e) la nomina dei soci onorari e benemeriti nonché la deliberazione per l'espulsione dei soci;
f) l'esame delle proposte di modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dei soci;
g) l'accettazione di lasciti, donazioni;
h) le deliberazioni, nell'ambito statutario e dei regolamenti, inerenti al patrimonio e all'attività amministrativa dell'Associazione;
i) la dichiarazione di incompatibilità di cui all' del presente statuto circa l'appartenenza dei soci ad altre associazioni o sodalizi.
Il Comitato nazionale predispone i "referendum" e presiede alle relative operazioni redigendone gli atti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-30