Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 26

In vigore dal 13 apr 1951
I presidenti dei Consigli direttivi si riuniscono ordinariamente all'inizio di ogni triennio in Consiglio nazionale in Roma per la nomina dei membri del Comitato nazionale, del Collegio dei sindaci o di quello dei probiviri, nonché per le deliberazioni a carattere generale e di massima per la funzionalità e lo sviluppo dell'Associazione. Il Consiglio nazionale viene convocato altresì straordinariamente, in Roma o in qualsiasi altra località, a richiesta di almeno la metà dei presidenti di Consigli direttivi in carica e di tanti presidenti che rappresentino oltre la metà dei soci, o su deliberazione del Comitato nazionale, ovvero a richiesta del Ministero della difesa-Aeronautica, per trattare argomenti di particolare importanza per la vita dell'Associazione. In questo caso vi partecipano tutti i presidenti di Consiglio direttivo in carica compresi quelli delle sezioni costituite dall'inizio del triennio. Il Consiglio nazionale è presieduto: nella riunione ordinaria, da un partecipante da essa nominato seduta stante, a maggioranza di voti, il quale a sua volta ne designa il segretario; nelle riunioni straordinarie dal presidente nazionale che ne designa il segretario.
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Art. 26 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo