Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 29

In vigore dal 13 apr 1951
Il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei probiviri, nominano nelle loro riunioni - non oltre il 15° giorno dall'avvenuta elezione - fra i rispettivi membri, i loro presidenti; il Comitato nazionale nomina altresì un vice presidente. Il presidente ed il vice presidente del Comitato nazionale assumono la denominazione di presidente nazionale e di vice presidente nazionale. La carica di presidente nazionale non è cumulabile con quella di presidente di Consiglio direttivo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-29

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo