Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 29
In vigore dal 13 apr 1951
Il Comitato nazionale, il Collegio dei sindaci ed il Collegio dei probiviri, nominano nelle loro riunioni - non oltre il 15° giorno dall'avvenuta elezione - fra i rispettivi membri, i loro presidenti; il Comitato nazionale nomina altresì un vice presidente.
Il presidente ed il vice presidente del Comitato nazionale assumono la denominazione di presidente nazionale e di vice presidente nazionale.
La carica di presidente nazionale non è cumulabile con quella di presidente di Consiglio direttivo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-29