Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 25

In vigore dal 13 apr 1951
Il Consiglio direttivo nomina nel suo seno alla prima riunione - entro 15 giorni dall'avvenuta elezione - il presidente e il vice presidente.
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Art. 25 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo