Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 21
In vigore dal 13 apr 1951
In località minori i soci, pur facendo parte della sezione provinciale rispettiva, hanno facoltà, previo nulla osta del Consiglio direttivo, di riunirsi in sottosezione, retta da un fiduciario nominato dai soci stessi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-21