Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 21

In vigore dal 13 apr 1951
In località minori i soci, pur facendo parte della sezione provinciale rispettiva, hanno facoltà, previo nulla osta del Consiglio direttivo, di riunirsi in sottosezione, retta da un fiduciario nominato dai soci stessi.
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