Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 17
In vigore dal 13 apr 1951
L'espulsione è adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione.
L'espulsione è proposta motivatamente dal rispettivo Consiglio direttivo di sezione al Comitato nazionale che delibera nel merito facendone notifica al socio interessato.
Contro la deliberazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, ai Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-17