Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 17

In vigore dal 13 apr 1951
L'espulsione è adottata a carico del socio che si rende comunque indegno di appartenere all'Associazione. L'espulsione è proposta motivatamente dal rispettivo Consiglio direttivo di sezione al Comitato nazionale che delibera nel merito facendone notifica al socio interessato. Contro la deliberazione è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla avvenuta notifica, ai Collegio dei probiviri che decide inappellabilmente.
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Art. 17 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo