Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 15
In vigore dal 13 apr 1951
Le dimissioni hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Consiglio direttivo di sezione.
Le notifiche contenenti motivazione vengono portate a conoscenza del Comitato nazionale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-15