Art. 15
Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 15

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In vigore dal 13 apr 1951
Le dimissioni hanno luogo mediante notifica scritta, anche non motivata, indirizzata dal socio al Consiglio direttivo di sezione. Le notifiche contenenti motivazione vengono portate a conoscenza del Comitato nazionale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-15