Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 19

In vigore dal 13 apr 1951
L'Assemblea dei soci provvede nel capoluogo di provincia alla costituzione della relativa sezione. L'Assemblea per la costituzione di sezione provinciale può essere convocata quando il numero dei soci non è inferiore a trenta. In caso contrario i soci hanno la facoltà di far parte della più vicina sezione. Ferma restando la norma precedente, i soci hanno altresì la facoltà della scelta della sezione cui iscriversi.
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Art. 19 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo