Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 22
In vigore dal 13 apr 1951
L'Assemblea dei soci si riunisce, ordinariamente ogni tre anni per la nomina del Consiglio direttivo e dei revisori, annualmente per l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo e per le deliberazioni in merito ai programmi di attività della sezione nonché sulle altre materie poste all'ordine del giorno.
L'Assemblea può essere altresì convocata straordinariamente per deliberazione del Comitato nazionale, del Consiglio direttivo e per richiesta di almeno un terzo dei soci.
L'Assemblea è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo in carica,: coadiuvato dal segretario di sezione; salvo che per la riunione per la costituzione della sezione, nella quale il presidente ed il segretario sono nominati dai convenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-22