Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 27
In vigore dal 13 apr 1951
Nel Consiglio nazionale ogni partecipante dispone di un numero di voti pari a quelli dei soci della rispettiva sezione provinciale rappresentata.
Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato almeno la metà dei presidenti di Consiglio direttivo in carica o dei loro rappresentanti.
La partecipazione per rappresentanza, nel solo caso di motivato impedimento del presidente, ha luogo con altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo espressamente nominato.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-27