Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 27

In vigore dal 13 apr 1951
Nel Consiglio nazionale ogni partecipante dispone di un numero di voti pari a quelli dei soci della rispettiva sezione provinciale rappresentata. Le deliberazioni sono valide quando al Consiglio hanno partecipato almeno la metà dei presidenti di Consiglio direttivo in carica o dei loro rappresentanti. La partecipazione per rappresentanza, nel solo caso di motivato impedimento del presidente, ha luogo con altro membro del Consiglio direttivo da quest'ultimo espressamente nominato.
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Art. 27 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo