Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 31
In vigore dal 13 apr 1951
Il Comitato nazionale si riunisce in via ordinaria tre volte all'anno e in via straordinaria tutte le altre volte che, per motivate ragioni, il presidente nazionale lo ritenga, od un terzo dei suoi membri o il Ministero della difesa-Aeronautica Grichieda.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-31