Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 23
In vigore dal 13 apr 1951
L'Assemblea dei soci di ogni sezione è valida quando vi abbia partecipato in prima convocazione, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione - ad almeno due giorni di distanza dalla prima - qualunque sia il numero dei partecipanti.
La partecipazione all'Assemblea può aver luogo anche per delega; ogni socio può avere deleghe in numero non superiore a cinque.
In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-23