Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 23

In vigore dal 13 apr 1951
L'Assemblea dei soci di ogni sezione è valida quando vi abbia partecipato in prima convocazione, la metà più uno dei soci; in seconda convocazione - ad almeno due giorni di distanza dalla prima - qualunque sia il numero dei partecipanti. La partecipazione all'Assemblea può aver luogo anche per delega; ogni socio può avere deleghe in numero non superiore a cinque. In ogni Assemblea le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.
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Art. 23 Cambiamento della denominazione dell'Associazione nazionale fra le famiglie dei caduti dell'Aeronautica e fra i mutilati del volo, e approvazione del nuovo statuto. — Testo vigente | Portale Normativo