Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 13
In vigore dal 13 apr 1951
I soci hanno l'obbligo di:
a) osservare le disposizioni statuarie e regolamentari nonché i desiderata delle assemblee e degli altri organi sociali;
b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-13