Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 13

In vigore dal 13 apr 1951
I soci hanno l'obbligo di: a) osservare le disposizioni statuarie e regolamentari nonché i desiderata delle assemblee e degli altri organi sociali; b) cooperare nei limiti delle proprie possibilità al potenziamento morale e materiale dell'Associazione.
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