Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica
Art. 9
In vigore dal 13 apr 1951
Sono soci effettivi:
a) in rappresentanza di ogni caduto, i discendenti minorenni, per mezzo del loro legale rappresentante, o, in difetto, uno dei parenti del caduto stesso nel seguente ordine di precedenza:
1) la vedova;
2) il primogenito maggiorenne;
3) la madre od in mancanza il padre;
4) la sorella o il fratello più anziano;
5) uno degli avi con precedenza al più anziano;
6) l'allevatore;
b) ogni mutilato od invalido.
È ammessa la facoltà di rinuncia a socio effettivo in favore del parente che segue immediatamente nell'ordine di cui al punto a).
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-9