Statuto dell'Associazione nazionale famiglie caduti e mutilati dell'Aereonautica

Art. 9

In vigore dal 13 apr 1951
Sono soci effettivi: a) in rappresentanza di ogni caduto, i discendenti minorenni, per mezzo del loro legale rappresentante, o, in difetto, uno dei parenti del caduto stesso nel seguente ordine di precedenza: 1) la vedova; 2) il primogenito maggiorenne; 3) la madre od in mancanza il padre; 4) la sorella o il fratello più anziano; 5) uno degli avi con precedenza al più anziano; 6) l'allevatore; b) ogni mutilato od invalido. È ammessa la facoltà di rinuncia a socio effettivo in favore del parente che segue immediatamente nell'ordine di cui al punto a).
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1951-01-29;176#art-sda-9

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